Articolo 403 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 409Articolo 404
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Art. 403. Individuazione degli alloggi da alienare 1. In attuazione dell'articolo 306, comma 3, del codice, gli Stati maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi da alienare.
2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 e' proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette ((all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)) , nella presente sezione ((denominato «Ufficio centrale»)) , per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.
3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, ((l'Ufficio centrale)) ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attivita' rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. ((L'Ufficio centrale)) , sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda proprieta' degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 405.
4. In sede di prima applicazione, le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento e ((dall'Ufficio centrale)) entro i novanta giorni successivi.
5. ((L'Ufficio centrale)) determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, il prezzo di vendita.
Il valore dell'usufrutto e' determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprieta' da offrire come prezzo a base d'asta per le attivita' di cui all'articolo 405 e' determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.
6. Il Ministero della difesa, al fine di agevolare le attivita' di compravendita degli alloggi, puo' stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi convenzionati e al rilascio di garanzie fideiussorie.
7. Per la stipula dei contratti di alienazione, ((l'Ufficio centrale)) predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 308 del codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.
Entrata in vigore il 24 luglio 2024
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