Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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Art. 17. Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in ((136)) unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione , oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell' articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . (7)
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 , sono attribuiti, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del Portavoce ((, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa)) si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
(( 4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.
4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto n. 90 del 2010, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), non e' piu' previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, e' ricollocato nell'ambito dell'area tecnico - amministrativa del Ministero della difesa".
Entrata in vigore il 24 luglio 2024
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