Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1990, n. 393
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 dicembre 1990
Art. 3. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica alla pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale :
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
5) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162 :
1) 71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite) ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;
2) 75 (associazione per delinquere).
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990