Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio p REPUBBLICA ITALIANA IL SOLE 24 ORE s dal Sig. per diritti € 155 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E || 26 FEB. 2002 027 75 /02 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L IL CANCELLIERE propriittime ssione volowin-in- SEZIONE PRIMA CIVILE Cuzzo - Intipersi lista k fun to dring dagli Ill.mi Comps Tex to. R.G.N. 7280/00 Giammarco CAPPUCC Dotu Presidente Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron.6536 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 758 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud. 15/11/2001 Rel. Consigliere Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente SENTENZA €1,55 L.3000 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: LA LI, LA RI IN, LA NG, LA RI NA, LA PA, elettivamente domiciliati OG719340 in ROMA VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso l'avvocato OTTORINO GIUGNI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERO LA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
COMUNE DI PIMENTEL, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 123, presso l'Avvocato RAIMONDO DETTORI GARAU, rappresentato 2001 giusta e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANGIONI, procura in calce al controricorso;
2332 controricorrente avverso la sentenza n. 166/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 25/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20.10.1987, 01- la IS, OL MA ST, OL LA, OL MA IA VA e OL PA convenivano in giudizio da- vanti al Tribunale di Cagliari il Comune di Pimentel chiedendo la determinazione dell'indennità per il pe- riodo di occupazione legittima, ed il risarcimento del danno per l'occupazione appropIAtiva di un fondo di loro proprietà, occupato dall'amministrazione e irre- versibilmente trasformato con la realizzazione di un edificio scolastico. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione conve- contestando il fondamento della domanda, poiché nuta, era da ritenere intervenuta tra le parti la cessione volontaIA del fondo, e spiegando riconvenzionale per 2 la determinazione del prezzo di cessione. Avverso la sentenza di primo grado, che, ravvisato il trasferimento della proprietà del bene per effetto della cessione stipulata il 16.10.1981, proponeva ap- pello il Comune, che contestava la valutazione del fon- do. Con sentenza depositata il 7.7.1995, la Corte d'Appello di Cagliari rigettava il gravame. Su ricorso del Comune, la Corte di Cassazione, con sentenza 7.4.1997, n. 2986, accoglieva il ricorso dichiarando applicabile lo ius superveniens costituito dall'art. 5 bis, 1. 8.8.1992 n. 359, e rinviava alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Quest'ultima, essendo stato IAssunto il giudizio dal Comune di Pimentel, con sentenza depositata il 25.11.1999, ha rideterminato il prezzo della cessione, in L. 44.029.575, omettendo di provvedere sulla domanda degli interessi e negando la spettanza del maggior dan- no. Ricorrono per cassazione OL IS, OL MA ST, OL LA, OL MA VA, OL PA, affidandosi ad un solo motivo, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Pimentel. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, OL IS, OL 3 MA ST, OL LA, OL MA VA, OL PA, denunciando omessa, errata e contraddittoIA mo- tivazione su punti decisivi, censurano la sentenza im- pugnata per aver dedotto che il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, C.C., non è dovuto, perché essi avrebbero proposto per la prima volta la relativa do- manda nel giudizio di rinvio, e per non avere neppure provveduto sulla richiesta degli interessi. L'attribuzione di tali voci di credito era stata ri- chiesta fin dal primo atto introduttivo nel giudizio di primo grado. Il ricorso è da rigettare. Risulta che gli attori abbiano chiesto nel giudizio di primo grado gli interessi e la rivalutazione sulla liquidabile a titolo di risarcimento danni persomma l'occupazione appropIAtiva. Tuttavia, il credito ad essi riconosciuto dal Tribunale, e poi dalla Corte d'appello, trae origine dalla mancata corresponsione del prezzo di cessione, la cui determinazione fu ogget- to della domanda riconvenzionale del Comune. Su tale houro voce, del tutto diversa da quella per cui gli OL Vin- trapreso la lite, essi non chiesero l'attribuzione di voci di credito accessorie, se non, per la prima volta, con la citazione in IAssunzione del giudizio di rin- vio: mentre il loro interesse a veder riconosciuti in- 4 teressi e rivalutazione nasce dalla sentenza di primo grado, che essi non appellarono. Riguardo agli interessi, sulla cui domanda la Corte d'appello non avrebbe provveduto, non si configura nep- pure l'interesse dei ricorrenti ad impugnare, avendo ammesso nel ricorso stesso che li hanno già percepiti per volontaIA corresponsione da parte del Comune con- troricorrente. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna parte ricor- HOOT 129.11 rente alle spese del giudizio, di cui L. 145-7☐ per ковеча 3.000.000 per onorarie L. 350.000 Così deciso in Roma, il 15.11.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Giammarco Cappuccioзапресо CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Sezione IL CARCELLIERE Depositato in CancelleIA Luisa Passinelli 26 FEB. 2002 IL CANCELLIERE ROMA 2 19383 S