Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
In tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante-danneggiato non è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, comma secondo, cod. proc. pen.), in quanto si tratta di reati che offendono direttamente l'interesse pubblico-costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento riconosce particolare credito- e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato.
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: reati contro la fede pubblicaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 7 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 27967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27967 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/03/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 379
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 012909/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL OL;
avverso DECRETO del 11/09/2002 GIP TRIBUNALE di CHIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GIORGIO;
Letta la requisitoria del sostituto Procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo "che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio l'impugnato provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti". RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
LA LL, quale sindaco del Comune di Chieti, ha proposto ricorso per Cassazione contro il decreto dell'11 settembre 2002 con il quale il g.i.p. del Tribunale di Chieti ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 1396/02 R.G.N.R.. Il ricorrente ha lamentato di non essere stato avvisato della richiesta di archiviazione presentata dal p.m. nonostante ne avesse fatto richiesta nella denuncia-querela presentata nei confronti dell'avv. Luciana di Nardo, la quale, secondo la denuncia-querela, avrebbe iniziato una causa contro il comune utilizzando firme di persone che avevano sottoscritto un atto in bianco "per scopi che escludevano il ricorso alle vie giudiziali".
Il ricorso è privo di fondamento perché nel caso in esame è stato ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 486 c.p. e rispetto a questo reato il Comune di Chieti non può essere considerato persona offesa. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare "in tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante danneggiato non è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione in quanto si tratta di reati che offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico - costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento riconosce particolare credito - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato" (Sez. 5^, 18 ottobre 2002, Saccucci, rv. 222981). È da aggiungere che ove il reato previsto dall'art. 486 c.p. dovesse essere considerato plurioffensivo si aggiungerebbe all'interesse pubblico quello della persona che ha apposto la firma sul foglio oggetto del riempimento abusivo e non anche quello del terzo (come il Comune di Chieti, ricorrente) che eventualmente dall'abuso abbia subito un danno, al quale in ogni caso dovrebbe essere riconosciuta solo la qualità di danneggiato.
Pertanto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e inoltre, tenuto conto del contenuto dell'impugnazione e delle ragioni dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004