Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 dicembre 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 settembre 2024 |
Commentari • 430
- 1. Sui termini per PG e parti in relazione alla proroga della disciplina della c.d. udienza pubblica civile cameralizzata in Cassazione di Raffaele FrascaRaffaele Frasca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
L'intento di queste brevi considerazioni è di individuare quale disciplina hanno i poteri di parti e P.G. nell'ipotesi che abbia luogo la fissazione di un'udienza pubblica con decreto emesso ai sensi del nuovo art. 377 c.p.c., cosa possibile a partire dal 1° gennaio 2023. Com'è noto, l'effettivo svolgimento dell'udienza pubblica è divenuto condizionato per le udienze pubbliche da svolgersi fino a tutto il 30 giugno 2023, così come lo era stato fino al 31 dicembre 2022 per il regime emergenziale COVID. Tale condizionamento è stato disposto dall'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, giusta …
Leggi di più… - 2. Diritto Mercato Tecnologiahttps://www.dimt.it/ · 19 novembre 2025
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2023, n. 20621Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1446/2022 R.G. proposto da: EC AN -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 20621 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 17/07/2023 2 di 20 avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABBRUZZO n. 42/2021 depositata il 2/2/2021. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. …Leggi di più...
- ragioni·
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- cassazione (ricorso per)
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2023, n. 20627Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7443/2022 R.G. proposto da: LL MO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 20627 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 17/07/2023 2 di 19 avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABBRUZZO n. 361/2021, depositata l'11/05/2021. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma …Leggi di più...
- diritto di tutela giurisdizionale·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2023, n. 20650Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29360/2022 R.G. proposto da: EN RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SINAGRA AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINISCI LORENZO -ricorrente- contro CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI di ROMA -intimato- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 240/2022 depositata il 03/12/2022. Civile Sent. Sez. U Num. 20650 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: SCARPA IO Data pubblicazione: 17/07/2023 2 di 28 Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 …Leggi di più...
- illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore·
- regime più favorevole introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2023, n. 16252Provvedimento: S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al NRG 1912 del 2023 promosso da: DE VI DO, rappresentato e difeso da se stesso, elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Laura Nissolino in Roma, Via Enrico Tazzoli, n. 2; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO; - intimato - e contro PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; - intimato - R.G. 1912/2023 Cron. Rep. UPCam. 6/6/2023 disciplinare avvocati Civile Sent. Sez. U Num. 16252 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 08/06/2023 - 2 - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 255/2022, depositata il 15 dicembre 2022 e …Leggi di più...
- natura di compenso·
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2023, n. 9034Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 19029-2022 proposto da: QU GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell'avvocato DEBORA BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato CO MASTRONARDI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 9034 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 30/03/2023 Ric. 2022 n. 19029 sez. SU - ud. 21-02-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA; - intimato - avverso la sentenza n. 99/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere ENRICO SCODITTI; lette le conclusioni …Leggi di più...
- art. 51 r.d. n. 1578 del 1933·
- decorso termine prescrizionale·
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- compensazione spese giudizio·
- art. 56 legge n. 247 del 2012·
- prescrizione azione disciplinare·
- permanenza illecito disciplinare
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. All' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All' articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All' articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;
b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».
5. All' articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 , in materia di facolta' assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».
6. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All' articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 , le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
8. All' articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall' articolo 1, comma 287, lettere c) , d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , dall' articolo 1, comma 381, lettere b) , c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b) , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5 , e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.».
9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita' di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all' articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , relativo al triennio 2019-2021 e' differito al triennio 2022-2024.
10. All'articolo 1, comma 917, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti:
«2022-2024».
11. All' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti:
«2022-2024».
12. All' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
13. All' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
14. All' articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130 , le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
15. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonche' ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
16. Le assunzioni delle unita' di personale gia' autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell' articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , possono essere effettuate anche nell'anno 2023.
17. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato, entro il 30 giugno 2024, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750 unita' di personale a valere sulle vigenti facolta' assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unita' di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.
18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all' articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .
19. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalita' di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all' articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , e' prorogato al 31 dicembre 2023.
20. All' articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n, 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
20-bis. All' articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro".
20-ter. ((Fino al 31 dicembre 2025)) , le risorse ripartite ai sensi dell' articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennita' di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'.
21. All' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 , le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023».
22. All' articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.
22-ter. Le sanzioni di cui all' articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e all' articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all' articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e all' articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https:// pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.
22-quater. All' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 , le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2023".
22-quinquies. All' articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". - Articolo 1 bisArt. 1-bis. (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonche' per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza) 1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all' articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , tale ruolo e' ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della citata lettera t) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data. Non si applicano le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianita', senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le seguenti misure straordinarie:
a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della denominazione di "coordinatore" dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;
b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 , delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo 2, comma 1, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.141 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del numero 2) della citata lettera c-bis), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unita', nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell' articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 . I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unita' per ciascun anno.
3. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
4. All' articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , la parola: "2027" e' sostituita dalla seguente: "2028" e le parole: "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente per 1.800 e 2.400".
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro ((annui a decorrere)) dall'anno 2032.
6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 ((annui a decorrere)) dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ;
b) quanto a euro 1.200.000 ((annui a decorrere)) dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;
c) quanto a euro 100.000 ((annui a decorrere)) dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7 , a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 ((annui a decorrere)) dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02;
d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 ((annui a decorrere)) dall'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell' articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 ;
e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030 ed euro 6.950.000 ((annui a decorrere)) dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, all' articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , dopo il comma 15-duodecies e' inserito il seguente:
" 15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianita' assoluta".
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 . - Articolo 1 terArt. 1-ter. (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione) 1. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati ((al 30 giugno 2024.)) e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita', il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita' SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuita' ai predetti servizi, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.