Articolo 21 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49
Articolo 20Articolo 22
Versione
30 maggio 2018
Art. 21. Contestazioni e riserve 1. Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.
Entrata in vigore il 30 maggio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente