Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9805 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
GI RG
IC LV
SI RR EM RS TO AR
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: SA LE nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 9805/2026
Roma, li, 13/03/2026
Sent. n. sez. 2223/2025 CC - 09/12/2025 R.G.N. 31762/2025
avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC LV;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 3 luglio 2025 il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di AL IE, annullava l'ordinanza emessa il 14 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con la quale era stata disposta, in aggravamento rispetto alla originaria misura di sicurezza provvisoria del ricovero in una casa di cura e custodia per la durata di anno uno, la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico per la durata di anni due;
per l'effetto disponeva il ripristino della misura di sicurezza originaria.
Seriale: Sc07491491911490 Firmato Da: GI RG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c9a35df4415
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Firmato Da: IC LV Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 34526cb208184168
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il AL, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., mancanza assoluta di motivazione in relazione a un punto decisivo concernente il tema cautelare e inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità. Assumeva, in particolare, che il Tribunale non si era pronunciato in merito alla richiesta, avanzata dalla difesa, di sostituzione della misura di sicurezza provvisoria in atto con quella della libertà vigilata.
3. In data 28 novembre 2025 la difesa depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo le argomentazioni rassegnate con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial #: 5c0749149191149c- Firmato Da: GI RG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c9a35df4415 Firmato Da: IC LV Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 34526cb208184168
1. Il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Deve, invero, ritenersi che il Tribunale, nel ritenere l'insussistenza di "mutamenti in senso peggiorativo del quadro di pericolosità sociale come delineato dal consulente psichiatrico nominato dal Pubblico Ministero nella relazione a sua firma che consentano di giustificare l'aggravamento del regime di sicurezza provvisorio presso il luogo di cura e custodia applicato al AL" e nel ritenere "le attuali condizioni di salute dell'indagato segnalate dalla CTA ospitante (cfr. più diffusamente le note in atti), fronteggiabili in caso di urgenza con il ricovero provvisorio presso una struttura sanitaria esterna, come già positivamente sperimentato" (v. pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata), ha giudicato idonea a far fronte all'attuale grado di pericolosità sociale del AL la misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso il luogo di cura e custodia per la durata di anni un anno, con ciò implicitamente escludendo dell'invocata misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata.
l'idoneità
Né può ritenersi che si sia in presenza di una motivazione meramente apparente, se si considera che il giudice della cautela, argomentando in relazione alla scelta della misura di sicurezza provvisoria da applicare, ha fatto congruo riferimento alle attuali condizioni di salute dell'indagato come segnalate dalla struttura ospitante con apposite note informative acquisite al processo,
2
alle quali il Tribunale, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha fatto espresso
richiamo.
Deve pertanto essere escluso il vizio di motivazione invocato.
2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 09/12/2025
Il Consigliere estensore Michele Calvisi
La Presidente
NN RG
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
3
La Presidente
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Sc07491491911490 Firmato Da: GI RG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c9a35df4415 Firmato Da: IC LV Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 34526cb208184168