Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 febbraio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 febbraio 1985 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:
a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale;
b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi. - Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi.
- Convention della Legge 19 novembre 1984, n. 950CONVENTION
Parte di provvedimento in formato grafico