Legge 13 maggio 1998, n. 153

Commentari7

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  • 1Tribunale di Padova, sentenza 12 aprile 2018
    https://www.asgi.it/ · 12 aprile 2018

  • 2Tribunale di Brescia, ordinanza 6 febbraio 2018
    https://www.asgi.it/ · 6 febbraio 2018

  • 3Tribunale di Milano, ordinanza 2 gennaio 2018
    https://www.asgi.it/ · 2 gennaio 2018

  • 4Corte d’Appello di Brescia, sentenza 5 dicembre 2017
    https://www.asgi.it/ · 5 dicembre 2017

  • 5Corte d’Appello di Torino, sentenza 6 novembre 2017
    https://www.asgi.it/ · 6 novembre 2017
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Giurisprudenza103

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  • 1Trib. Padova, sentenza 15/07/2024, n. 514
    Provvedimento: N. R.G. 605/2022 TRIBUNALE di PADOVA SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 605/2022 tra Parte_1 RICORRENTE Controparte_1 RESISTENTE Oggi 15/07/2024 ad ore 11,35___ sono presenti per l'Avv. CANAREZZA ANGELO Parte_1 per l'Avv. Sica Controparte_1 Il procuratore attoreo dichiara di limitare la domanda ai figli e Persona_1 Persona_2 rinunciando alla domanda per il restante figlio . Persona_3 Persona_4 L' accetta la rinuncia parziale. CP_1 I procuratori discutono la causa. Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale. Il Giudice del Lavoro Dott. …
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    • soggiornanti di lungo periodo·
    • discriminazione·
    • direttiva 2011/98/UE·
    • giurisdizione CGUE·
    • deroghe parità di trattamento·
    • direttiva 2003/109/CE·
    • reciprocità·
    • sicurezza sociale·
    • permesso unico·
    • ANF·
    • diritto alla parità di trattamento

  • 2Trib. Padova, sentenza 21/11/2024, n. 849
    Provvedimento: N. R.G. 821/2024 TRIBUNALE di PADOVA SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 821/2024 tra Parte_1 RICORRENTE CP_1 RESISTENTE Oggi 21/11/2024 ad ore 12:00 sono presenti per l'Avv. SPATA EMANUELE sostituito dall'avv. PASQUON Parte_1 per l'Avv. SICA SERGIO CP_1 I procuratori delle parti discutono la causa. Il procuratore attoreo si riporta al ricorso introduttivo e relative conclusioni. Il procuratore della parte convenuta si riporta alla memoria di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso. Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale. …
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    • direttiva 2011/98/UE·
    • diritti stranieri·
    • deroghe parità di trattamento·
    • direttiva 2003/109/CE·
    • sicurezza sociale·
    • condizione di reciprocità·
    • residenza familiare·
    • parità di trattamento·
    • ANF·
    • CGUE

  • 3Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/07/2025, n. 440
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA SEZIONE LAVORO Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 5/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Claudio Mastrogiovanni, giusto mandato in atti; ricorrente E ( ); CP_1 P.IVA_1 resistente non costituito; FATTO E DIRITTO 1.0 Con ricorso depositato il 03/01/2019, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) "dichiarare ed …
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    • spese CTU·
    • art. 2 d.l. 69/1988·
    • CTU·
    • spese processuali·
    • previdenza obbligatoria·
    • trattamento di famiglia·
    • invalidità assoluta·
    • decorrenza beneficio·
    • retrodatazione beneficio

  • 4Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 899
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 509/2022 R.G., avente ad oggetto: appello –assegno nucleo familiare in favore del coniuge superstite; promossa da ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Anna Ricciardi giusta procura in atti – Appellante contro Controparte_1 ( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese – Appellato SVOLGIMENTO DEL …
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    • interessi legali e rivalutazione·
    • art. 2, comma 8, L. 153/1988·
    • pensione di reversibilità·
    • inabilità lavorativa·
    • prescrizione quinquennale·
    • spese di lite·
    • decorrenza prestazione·
    • consulenza tecnico-giudiziaria·
    • assegno per il nucleo familiare

  • 5Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/12/2024, n. 175
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 155 dell'anno 2023, proposta da: , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Morena Caddeo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti APPELLANTE contro , in persona del legale …
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    • legittimazione passiva INPS·
    • diritto soggettivo·
    • assegni familiari·
    • art. 442 c.p.c.·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • affidamento condiviso·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • titolarità assegno familiare·
    • art. 211 legge 151/1975
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Versioni del testo

  • Art. 1. E' autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
    2. Il contributo di cui al comma l viene autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 40 , 41 , 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , in quanto applicabili.
    Avvertenza:
    Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
    Nota all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 1, commi 40 , 41 , 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
    "40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
    41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei parchi.
    42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
    43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ".
  • Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per il 1998 e il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  • Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.