Art. 08. (( (Disposizioni in materia di ruderi e collabenti). )) (( 1. All' articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 " ))
a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 " ))