Art. 05. (( (Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e differimento di termini). )) (( 1. All' articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo";
b) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale".
2. Il termine di cui all' articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , e' differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, e' conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima ))
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo";
b) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale".
2. Il termine di cui all' articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , e' differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, e' conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima ))