Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2015, n. 3859
CASS
Sentenza 18 novembre 2015

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Massime1

La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non configura un'ipotesi di nullità dell'atto, conseguendone unicamente l'effetto del mancato decorso dei termini di impugnazione, poiché la traduzione integra una condizione di efficacia e non di validità dell'atto.

Commentario1

  • 1Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026

    L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2015, n. 3859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3859
Data del deposito : 18 novembre 2015

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