Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 1
La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non configura un'ipotesi di nullità dell'atto, conseguendone unicamente l'effetto del mancato decorso dei termini di impugnazione, poiché la traduzione integra una condizione di efficacia e non di validità dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2015, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
385 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE та TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.3655 Amedeo Franco Presidente - sez. Vito Di Nicola UP 18/11/2015 - Relatore - - Elisabetta Rosi R.G.N. 50675/2014 Giovanni Liberati Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OU HO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 12-06-2014 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Mario Marcuz che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. HO OU ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di quella emessa dal tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato previsto dall'articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 perché deteneva, al fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana, con cessione di grammi 52,40 a ON EL per euro 100,00. In Bologna il 7 gennaio 2014. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente solleva, tramite il difensore, un unico motivo d'impugnazione con il quale lamenta la violazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'unione Europea approvata il 20 ottobre 2010, entrata in vigore il 15 novembre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nonché violazione dell'articolo 143 codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale), sul rilievo che sarebbero state disapplicate le vincolanti e richiamate disposizioni comunitarie e, a seguito della va modifica dell'art. 143 cod. proc. pen., anche processuali, in quanto nel caso in esame è stata del tutto omessa la necessaria traduzione della sentenza resa nei confronti dell'imputato dalla Corte d'appello di Bologna in data 12 giugno 2014, depositata in data 10 settembre 2014 e pertanto il procedimento impugnato deve ritenersi nullo e/o annullabile per omessa traduzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. La natura processuale del vizio denunciato abilita la Corte di cassazione all'esame degli atti processuali dai quali risulta che il ricorrente, non conoscendo la lingua italiana, aveva diritto alla traduzione della sentenza, provvedimento ricompreso nel novero di quelli dei quali, ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., l'autorità procedente deve disporre la traduzione scritta in modo da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Ritiene il Collegio che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE e la modifica, con conseguente riformulazione, dell'art. 143 cod. proc. pen., non integra una ipotesi di nullità perché la traduzione non inerisce al profilo della 2 perfezione e della validità dell'atto, ma solo a quello della sua efficacia, tant'è che va disposta proprio "per consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa". La traduzione della sentenza non è dunque una condizione di validità del provvedimento ma esclusivamente una condizione di efficacia di esso e pertanto la mancata traduzione di una sentenza può essere dedotta soltanto per sostenere che i termini di impugnazione non sono decorsi (nella specie, per l'imputato), ma non anche per ottenere una pronunzia di annullamento dell'atto medesimo, del quale la traduzione non va è condizione di validità bensì solo di efficacia. Neppure è sostenibile il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma ad altro proposito, secondo il quale il gravame del difensore consumerebbe il diritto di impugnazione. Tale esito deve, nel caso di specie, essere escluso sul rilievo derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, che qui deve essere applicata per l'eadem ratio, secondo cui dal principio dell'unicità del diritto va all'impugnazione e del divieto di bis in idem non possono essere tratte conclusioni limitative all'esercizio del diritto di impugnazione (la cui legittimazione è attribuita all'imputato stesso ma il cui esercizio presuppone la conoscenza del contenuto dell'atto da impugnare) negando rimedi che, sul piano processuale, assicurino il principio di garanzia costituito dal diritto del imputato alloglotta a fruire di una misura ripristinatoria costituita dalla traduzione differita della sentenza. Allo stesso modo, essendo stata l'impugnazione presentata al solo scopo di censurare l'omessa traduzione della sentenza, alcuna "sanatoria" sarebbe ipotizzabile.
3. Ne deriva che il termine per l'esercizio dei diritti di difesa coincide con il momento in cui la traduzione raggiunge il suo scopo, consentendo al destinatario la piena conoscenza del provvedimento sicché, nel caso di specie, i termini d'impugnazione, per l'imputato alloglotta, decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato stesso nella lingua a lui comprensibile e per tale ragione gli atti vanno ritrasmessi alla Corte d'appello di Bologna per gli adempimenti relativi alla traduzione della sentenza ed a quelli conseguenti. 3
P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per la traduzione della sentenza di appello. Così deciso il 18/11/2015 . Il Consigliere estensore Il Presidente Amedeo Franco Vito Di Nicola Auch from n'To Cilieren DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 29 GEN 2015 IL CANCELLIERE Luana Dani 4