Art. 39.
E' vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione.
Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessita' di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, salvo i termini piu' brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosita'.
Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.
I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile .
Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perche' predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.
E' vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione.
Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessita' di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, salvo i termini piu' brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosita'.
Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.
I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile .
Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perche' predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.