Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 36Articolo 38
Versione
30 novembre 1980
Art. 37.
E' proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprieta' ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L. 300.000.
Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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