2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall' articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , nonche' dall' articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 , il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo e' disposto altresi' nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma ((, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza)) .
3. Fermo il disposto dell' articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 , i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
3-bis. ((Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.)) 3-ter. ((Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.)) 4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorita' di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 . I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.