Articolo 13 del Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
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Art. 13.

Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimita' di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi

1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu' denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per ((i delitti di cui all'articolo 73)) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie..
2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. Il divieto e' disposto individuando modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.
3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita', puo' altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 2-bis , 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 .
5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale.
6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.
7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , la concessione della sospensione condizionale della pena ((e' sempre)) subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.
Entrata in vigore il 15 novembre 2023
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