Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E TION /1985/ RA 6/4 IST 5 . . 2 N REG C.C. - .R .P B IA LA CORTE 0 0 0 3 9 4/ 03 . D A L EL R L D A A D TE . T SI B U ESEN A SEN IB T EPUBBLICA ITALIANA 1 IA R I 3 T A 1 R . E N T IN OM A M EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 4349/98 Cron. 731 MONACI - Rel. Consigliere Dott. Stefano Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 22/05/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA 59047 sul ricorso proposto da: . N ORVIETO UNO DI IN LB & C SAS, in persona del socio accamandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso 10 studio dell'avvocato SALIS SOTERO, che la difende unitamente all'avvocato FINETTI SERGIO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 presso 2268 rappresenta e difende ope legis;
-1-
- controricorrente -
nonchè
contro
UFF II DD ORVIETO;
- intimato avversO la sentenza n. 485/97 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 22/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MARINEO (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di processo verbale di constatazione l'Ufficio delle Imposte Dirette di Orvieto rettificava da L.18.871.000 a L.103.795.000 i redditi dichiarati per l'anno 1992 dalla ditta "Orvieto Uno" di AD LB e C. s.a.s. La società presentava ricorso, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Orvieto. La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria andava invece in contrario avviso, e con sentenza, in data 8-22 maggio 1997, accoglieva l'appello dell'Ufficio, tranne che per quel che riguardava il compenso corrisposto agli amministratori di cui confermava la deducibilità.
2. Con atto notificato il 9 marzo 1998 la società Orvieto Uno ha proposto ricorso per cassazione, esponendo un unico motivo di impugnazione, avverso la sentenza, notificata al AD 1'8 gennaio 1998. Resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorso notificato il 17 aprile 1998, chiedendo la reiezione del ricorso avversario, e la conferma della pronuncia impugnata. Per la parte poi della sentenza che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, l'Amministrazione eccepisce (ma senza proporre R formale ricorso incidentale) la violazione e falsa applicazione dell'art.62, terzo comma, del D.P.R. n.917 del 1986. 3. La comunicazione di fissazione dell'udienza non veniva notificata regolarmente alla ricorrente, perché il difensore costituito risultava deceduto;
compariva però all'udienza un altro difensore, che partecipava alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come si è detto, la notificazione dell'avviso di udienza di per se stessa non è regolare perché tentata presso un difensore deceduto, e non rinnovata in altro modo. Il problema, peraltro, è superato, ed ogni nullità è sanata, in quanto un altro codifensore è regolarmente comparso all'udienza ed ha partecipato alla discussione orale.
2. Nel merito il ricorso della società contribuente è infondato e non può trovare accoglimento. Con l'unico motivo di impugnazione la società Orvieto Uno eccepisce il vizio di violazione ed errata applicazione dell'art.39 del D.P.R. n.600 del 1973, nonché di insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Commissione Regionale aveva ritenuto che il ricarico dei costi e dei ricavi da parte dell'Ufficio fosse stato effettuato in applicazione dei principi dell'art.39, e si fosse basato su di una presunzione che a parere della Commissione stessa nel caso " di specie avrebbe avuto i connotati della gravità, della precisione e della concordanza. La ricorrente non condivide questa opinione, in quanto nel caso di specie si sarebbe fatto ricorso ad una forma anomala "media aritmetica ponderata": le comparazioni effettuate dall'Ufficio finanziario avrebbe riguardato, infatti, un'esigua quantità di tipologie di merci, senza tener conto del fatto che il supermercato gestito dalla società offriva in vendita circa 260 articoli diversi. A parere della ricorrente l'operazione di ricarico avrebbe dovuto essere correlata all'intera gamma merceologica dei prodotti in vendita. L'Ufficio si sarebbe basato, invece, soltanto su di un terzo dei prodotti e sui beni di maggior consumo, e si sarebbe avvalso senza che ne sussistessero i presupposti della deroga prevista dal secondo comma dell'art.39. 3. La questione così proposta dalla ricorrente, sull'asserita inidoneità di un accertamento basato sulla campionatura di una parte soltanto dei prodotti venduti, non costituisce di se stessa una questione nuova, perché come risulta dagli atti di causa (che a questi fini la Corte ben può esaminare direttamente trattandosi di un problema processuale) è stata sollevata fin dal ricorso introduttivo. Ciò non toglie che sia infondata. Infatti come giustamente sottolinea l'Amministrazione resistente la presunzione adottata dall'Ufficio nel caso di specie risponde ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.
4. Secondo quanto allega la ricorrente, l'elaborazione della "media aritmetica ponderata" è stata effettuata su di una parte soltanto delle voci merceologiche in vendita nel supermercato gestito dalla ricorrente, e non su tutte le 260 voci. Non risulta peraltro dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, né viene allegato con specifiche e concrete indicazioni nel ricorso per cassazione, che le voci esaminate fossero marginali, O scarsamente significative rispetto all'insieme. Né occorreva per la correttezza del procedimento logico adottato che -come vorrebbe la ricorrente - venisse esaminata l'intera gamma dei prodotti in vendita, o pressoché la totalità di essi.
5. Le risultanze della verifica così effettuata e del calcolo che ne deriva costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ai fini della rettifica fiscale e per la determinazione del reddito in via induttiva. Sussistevano perciò i presupposti per accertare maggiori ricavi con il metodo analitico induttivo (così come anche, del resto, per quantificarli nelle misure ritenute dall'Ufficio). In proposito, del resto, la sentenza è adeguatamente motivata, ancorché in modo succinto, mentre le sue valutazioni strettamente attinenti alla materialità dei fatti, proprio perché tali, non sono suscettibili di riesame in questa sede di legittimità.
6. Nel proprio controricorso l'Amministrazione finanziaria contesta il fatto che la sentenza della Commissione Regionale abbia riconosciuti in deduzione i compensi corrisposti agli amministratori sostenendo che non sussisteva il requisito della Toro predeterminazione in misura fissa con delibera assembleare. Non chiede, però, la riforma della sentenza su questo punto. In mancanza di una espressa indicazione in questo senso, l'atto proposto dall'Amministrazione non può essere qualificato come ricorso incidentale: manca a tal fine l'intitolazione "Ricorso incidentale", mancano conclusioni con cui l'Amministrazione volta apposite modifiche della pronunzia richieda suaa impugnata in via principale dalla contribuente.
7. Concludendo, dunque, il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi, costituiti dall'esistenza di decisioni contrastanti che si sono succedute nel corso del giudizio, per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002 си Ti Presiden Il Consigliere estensore (dr.Alfio Finocchiaro) (dr.Stefano Monaci) IL CANCELLIERE C1 бель Arnaldo Gas Anc DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2003 Artists Carous I CANCELLIERE C1 Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE Casane Arnaldb AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1936 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUT EA