Legge 4 marzo 1997, n. 66

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      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e'autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
      • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nell'articolo 132 dell'accordo stesso.
      • Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.