Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
Alla stregua del principio per cui non possono essere dedotti in sede di legittimità elementi in fatto non proposti in sede d'appello, non è possibile denunziare nel ricorso per cassazione la omessa considerazione di termini, diversi da quelli dedotti in appello , per la decorrenza del triennio di decadenza ai fini del diritto alla rendita Inail (Nella specie si deduceva in ricorso che il Tribunale, nel confermare la decisione del primo giudice che aveva identificato nel certificato medico del 3 ottobre 90 il momento in cui l'assicurato aveva appreso in modo certo di essere portatore di malattia professionale indennizzabile, non si era avveduto che il triennio era decorso alla data del deposito del decreto, 19 marzo 1994; il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché in appello l'Inps non aveva sollevato la relativa questione, ma aveva solo dedotto che il consolidamento dei postumi si era avuto nel 1981 , ossia alla data di abbandono della lavorazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1999, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, PASQUALE VARONE, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RT QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 722/96 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 20/07/96 R.G.N. 565/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito l'avvocato BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 aprile 1996 l'INAIL propose appello avverso la sentenza 22 novembre 1995, con la quale il Pretore di Ravenna aveva riconosciuto il signor NT TA affetto da malattia professionale (ipoacusia) ed aveva condannato esso appellante a corrispondergli la relativa rendita di inabilità permanente.
L'appellato si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Con sentenza in data 11 - 20 luglio 1996 il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello e condannava l'INAIL a rimborsare a controparte le spese del grado.
Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL che, se era pur vero che risultava dagli atti che il lavoratore aveva avvertito i primi sintomi fin da epoca alquanto remota, andava confermata la propria precedente giurisprudenza, che faceva decorrere il termine prescrizionale triennale non già dal manifestarsi dai primi sintomi della malattia, ma da quando questa aveva raggiunto il livello minimo di indennizzabilità e ne era stata accertata la natura professionale, se non in termini di puntuale e certa conoscenza da parte dell'assicurato, quanto meno in termini di effettiva conoscibilità, com'era d'altronde logico, dato che in precedenza le eventuali richieste del lavoratore sarebbero state giustamente respinte.
Aggiungeva il Tribunale che tale orientamento era pienamente conforme agli indirizzi della Corte di Cassazione (Cass. 10891/93) e non era affatto smentita dalle decisioni della Corte costituzionale che individuavano il momento iniziale di decorrenza del termine nella manifestazione obiettiva della malattia "individuabile mediante valutazioni medico - legali o per il tramite di comportamenti dell'assicurato".
Avverso detta sentenza, notificata il 17 settembre 1996, con atto notificato il 14 novembre 1996 l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L'intimato sig. NT TA ha resistito con controricorso notificato il 30 giugno 1997, e pertanto inammissibile, perché tardivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente Istituto denunziando: violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., degli artt. 2934 e 2935 c.c.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, , anche in relazione alle sentenze della Corte
costituzionale n. 116 del 1969, n. 206 del 1988 n. 31 del 1991;
omessa e comunque errata ed insufficiente motivazione;
vizi denunziabili ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce che il c.t.u. di primo grado aveva precisato che l'ipoacusia si era certamente già stabilizzata nella misura del 24% nell'anno 1974, come risultava dall'audiogramma effettuato in corso di ricovero nel reparto otorino laringoiatrico dell'Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, momento conosciuto, che veniva confermato dall'assicurato stesso all'Ispettore dell'INAIL nella dichiarazione resa in data 22 dicembre 1990; che secondo la giurisprudenza del giudice di legittimità e di quello delle leggi, i giudici del merito avrebbero dovuto rigettato la domanda, essendosi la malattia manifestata nell'anno 1974 ed essendo stata la domanda giudiziale proposta nel 1994; che il certificato medico del 3 ottobre 1990 costituiva solo l'ennesima conferma della manifestazione della malattia, cristallizzatasi nel 1974; che le circostanze obiettive erano rivelatrici della piena conoscenza della malattia e della sua gravità (ricoveri ospedalieri) da parte del TA fin dall'epoca predetta, come era stato pure confermato dal c.t.u. di ufficio, che aveva accertato una inabilità del 38%, ma che i postumi indennizzabili avevano raggiunto il 24% proprio nel 1974; che di tali inconfutabili prove avrebbe dovuto tener conto il giudice di Ravenna.
Con il secondo motivo il ricorrente Istituto, denunziando:
violazione degli artt. 111 e 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
dell'art. 113 c.p.c.; degli artt. 2934 e 2935 c.c.;
erronea motivazione;
vizi denunziabili ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce che, nella denegata ipotesi che non fosse accolto il primo motivo, l'impugnata sentenza era comunque meritevole di censura, in quanto per il combinato disposto degli artt. 111 e 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il diritto del TA era ugualmente prescritto,
in quanto il Tribunale, nel confermare la precedente decisione, aveva identificato nel certificato medico redatto il 3 ottobre 1990 il momento in cui "il ricorrente aveva appreso in modo concreto e definitivo di essere portatore di una malattia professionale" (cfr. pag. 4 sent. pretorile); che, pertanto, considerato che il ricorso giudiziale era stato depositato in data 19 marzo 1994, era sfuggito al Tribunale di Ravenna che a tale data era decorso irrimediabilmente il termine prescrizionale di cui sopra. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Mentre invero con i motivi di appello (pag. 8) l'Istituto ricorrente aveva sostenuto che "da un punto di vista medico risulta che i postumi si sono consolidati fin dal 1979 con danno valutabile (e comunque non potevano certo essere successivi al 1981, atteso che il lavoratore ha, in tale anno, abbandonato la lavorazione che si assume essere stato nociva)", - assunto disatteso dal Tribunale, che correttamente aveva fatto decorrere il termine prescrizionale "non già dal manifestarsi dei primi sintomi della malattia, ma quando questa aveva raggiunto il livello minimo di indennizzabilità e ne era stata accertata la natura professionale", "quanto meno in termini di puntuale e certa conoscenza da parte dell'assicurato" -, nel ricorso per cassazione non solo l'INAIL anticipa, sempre sulla base della c.t.u. di primo grado, la stabilizzazione dell'ipoacusia nella misura del 24% "nell'anno 1974", sulla base dell'audiogramma effettuato in corso di ricovero nel reparto otorinolaringoiatrico dell'Ospedale S. Maria delle Croci in Ravenna - del che non vi è traccia nei motivi di appello -, ma addirittura al predetto anno il momento conoscitivo, che veniva confermato dall'assicurato stesso all'Ispettore dell'INAIL nella dichiarazione resa in data 22 dicembre 1990. Ma neppure di tale dichiarazione vi è traccia alcuna nei motivi di appello, di tal che vengono proposti in sede di legittimità elementi fattuali non posti in sede di appello, e pertanto non consentiti innanzi a questa Corte, innanzi alla quale risulta stravolto il fatto quale esaminato dal giudice del merito (con anticipazioni della data di manifestazione della malattia in misura indennizzabile), e vengono introdotti elementi fattuali, che non sono stato oggetto di dibattito tra le parti nei gradi del giudizio di merito.
Il primo motivo è pertanto, come si è detto, infondato, se non addirittura inammissibile.
Chiaramente inammissibile è poi il secondo motivo, come si evince dalla sola lettura dello stesso.
Avrebbe errato, invero, secondo il ricorrente Istituto, il Tribunale nel confermare la precedente decisione del Pretore, e sarebbe caduto in evidente errore, non considerando che alla data del 19 marzo 1994 (data del deposito del ricorso giudiziale) era decorso "irrimediabilmente" il termine prescrizionale, in quanto era stato identificato nella data del 3 novembre 1990 il momento in cui il ricorrente aveva appreso in modo certo e definitivo di essere portatore di una malattia professionale.
Omette peraltro l'Istituto di considerare che il Tribunale non aveva confermato la statuizione del Pretore in ordine alla predetta questione, per il semplice motivo che l'INAIL si era limitato a dedurre che la prescrizione non decorreva dalla data fissata dal Pretore, bensì da epoca anteriore, cioè dal 1979, e non aveva invece dedotto che, anche in relazione al "dies a quo" fissato dal Pretore, la prescrizione si era comunque maturata.
Non può pertanto l'Istituto dedurre in sede di legittimità l'erroneità (peraltro in fatto) della statuizione del Pretore - per non aver rilevato l'Istituto, in sede di appello, che anche se il "dies a quo" fosse stato individuato dal Pretore alla data del 3 ottobre 1990, alla successiva data del 19 marzo 1994 la prescrizione sarebbe pur sempre maturata -, in quanto non possono essere proposti in sede di legittimità motivi in fatto non dedotti in appello, e che invece andavano dedotti al giudice del gravame della sentenza pretorile, in quanto comportanti erronei conteggi materiali sulla maturazione della prescrizione, alla stregua del "dies a quo" fissato dal Pretore per la decorrenza della prescrizione medesima. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma l'8 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 16 FEBBRAIO 1999.