Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1999, n. 1310
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Sentenza 16 febbraio 1999

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Alla stregua del principio per cui non possono essere dedotti in sede di legittimità elementi in fatto non proposti in sede d'appello, non è possibile denunziare nel ricorso per cassazione la omessa considerazione di termini, diversi da quelli dedotti in appello , per la decorrenza del triennio di decadenza ai fini del diritto alla rendita Inail (Nella specie si deduceva in ricorso che il Tribunale, nel confermare la decisione del primo giudice che aveva identificato nel certificato medico del 3 ottobre 90 il momento in cui l'assicurato aveva appreso in modo certo di essere portatore di malattia professionale indennizzabile, non si era avveduto che il triennio era decorso alla data del deposito del decreto, 19 marzo 1994; il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché in appello l'Inps non aveva sollevato la relativa questione, ma aveva solo dedotto che il consolidamento dei postumi si era avuto nel 1981 , ossia alla data di abbandono della lavorazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1999, n. 1310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1310
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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