Articolo 14 del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1
Articolo 13Articolo 15
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15 gennaio 2004
Art. 14. 1. L' articolo 17 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale e' scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed e' nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il contratto individuale e' a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e puo' essere revocato per gravi motivi.
3. Il direttore generale e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attivita' professionale privata.
5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.».
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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