Articolo 15 del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1
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15 gennaio 2004
Art. 15. 1. All' articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;».
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 19 (Disponibilita' finanziarie). - 1. La Societa' di cultura provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22;
c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;
d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
e) i proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.
1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'art. 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.
1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1-bis.
1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.».
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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