Articolo 13 del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1
Articolo 12Articolo 14
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15 gennaio 2004
Art. 13. 1. L' articolo 14 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Direttori dei settori di attivita' culturali). - 1. I direttori dei settori di attivita' culturali sono scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attivita' dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
3. Lo statuto puo' prevedere che, in presenza di eccezionale complessita' dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attivita' culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non piu' di tre membri. Le disposizioni del presente decreto legislativo relative ai direttori dei settori di attivita' culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti.
4. Le funzioni di direzione dei settori di attivita' culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attivita' cui il direttore e' preposto.
5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
6. I direttori dei settori di attivita' culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.
7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto puo' definire le modalita' di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalita', anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
8. I direttori dei settori di attivita' culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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