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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 9. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada , in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida). - 1. All' art. 173, comma 1, del Codice della strada , le parole: "o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori" sono soppresse e le parole: "o del certificato stessi" sono sostituite dalla seguente: "stessa".
2. All' art. 180, del Codice della strada , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;";
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2";
b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;
c) il comma 6 e' abrogato.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada , in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida). - 1. All' art. 173, comma 1, del Codice della strada , le parole: "o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori" sono soppresse e le parole: "o del certificato stessi" sono sostituite dalla seguente: "stessa".
2. All' art. 180, del Codice della strada , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;";
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2";
b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;
c) il comma 6 e' abrogato.».
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 7
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