Articolo 59 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 58Articolo 60
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19 aprile 1933
Art. 59.

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta' consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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