Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 novembre 1972
Art. 2.
Gli articoli 3 , 12 , 36 , 49 , 50 e 51 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sono modificati come segue:

Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa privata.
I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione".
Art. 12. - All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:
"Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino alla meta' del prezzo prima dell'inizio della esecuzione del contratto, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del fornitore o dell'imprenditore. La misura della anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie sono stabilite con il suddetto decreto. Con le medesime modalita' e garanzie la prima anticipazione puo' essere seguita da altre in relazione allo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del settantacinque per cento del prezzo.
Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non abbia inizio nei termini stabiliti o lo possono essere ove l'esecuzione non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In entrambi i casi spettano all'amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione".
Art. 36. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono pero' riprodursi in uno speciale capitolo degli esercizi successivi.
I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di inscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi".
Art. 49. - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Per le spese da erogarsi per legge in annualita', il primo di ciascun stanziamento da inscrivere in bilancio in dipendenza di autorizzazione legislativa costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni, cosi' assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi".
Art. 50. - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno puo' essere effettuata con frequenza periodica con le modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro".
Art. 51. - E' aggiunto il seguente comma:
"Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 sulla base di aperture di credito, e' consentita l'emissione di ordini di accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce".
Entrata in vigore il 25 novembre 1972
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