Art. 12. Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all' articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attivita' della scuola delle attivita' di tirocinio attivo;
c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata e' espunta dall'elenco.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi e' attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai sensi del medesimo decreto legislativo.»
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attivita' della scuola delle attivita' di tirocinio attivo;
c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata e' espunta dall'elenco.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi e' attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai sensi del medesimo decreto legislativo.»