Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 maggio 1953 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 maggio 1953 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:
Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso. - Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.