Legge 12 marzo 1953, n. 235

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:
        Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
        Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
        Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.