Articolo 4 del Regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 maggio 1942
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Versione
9 maggio 2025
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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