Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IO, titolare della ditta SI da Busnago, elettivamente domiciliato in Roma, via Sforza Pallavicini 18, presso lo studio dell'avv. Elio Ludini del foro di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Aldisio del foro di Milano, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
Comune di Busnago, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso e contestuale ricorso incidentale, dall'avv. Felice C. Besostri del foro di Milano e dall'avv. Arturo Marzano del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Sabotino n. 43;
- controricorrente -
nonché
sul ricorso incidentale proposto da:
Comune di Busnago, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso e contestuale ricorso incidentale, dall'avv. Felice C. Besostri del foro di Milano e dall'avv. Arturo Marzano del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Sabotinoti 43;
- ricorrente in via incidentale -
contro
SI IO, titolare della ditta SI da Busnago, elettivamente domiciliato in Roma, via Sforza Pallavicini 18, presso lo studio dell'avv. Elio Ludini del foro di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Aldisio del foro di Milano, giusta procura in calce al ricorso.
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione 64, n. 66/64/1999, del 26.4/11.5.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.6.2003 dal Consigliere Relatore Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Letti gli atti processuali;
rilevato che tra SI IO e il Comune di Busnago è cessata la materia del contendere a seguito di un accordo tra loro intercorso in ordine alla controversia in oggetto;
che quando nel corso del giudizio intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e quindi ad una pronunzia sul merito dell'impugnazione (Cass. sez. un. n. 368 del 8.5.2000;
che le parti si sono accordate sulla compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004