Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 14Articolo 16
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1 gennaio 1973
Art. 15. Termini per gli annotamenti

Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654 , 2655 del codice civile devono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.
Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di richiederne la formalita' nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto od autenticato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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