Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654 , 2655 del codice civile devono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.
Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di richiederne la formalita' nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto od autenticato.