Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1973
Art. 14. Termini per la trascrizione

Fermi gli obblighi imposti dall' art. 2671 del codice civile a carico dei notai ed altri pubblici ufficiali, la trascrizione degli atti e provvedimenti ricevuti dal cancelliere, che vi sono soggetti, deve essere richiesta a cura del cancelliere medesimo entro il termine di trenta giorni dalla data della redazione o della pubblicazione.
Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione puo' essere eseguita con la prenotazione delle imposte a debito, per il recupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 9 del presente decreto.
La trascrizione del certificato di denunziata successione deve essere richiesta, per conto delle parti, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta, dal capo dell'ufficio del registro, il quale provvedera' a redigere, a spese delle parti, la nota in doppio esemplare per la trascrizione quando la stessa non e' stata presentata dagli interessati. Le note conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilita'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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