Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e' sostituito del seguente:
"2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire".
"2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire".