Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443))
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25 agosto 1956
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8 settembre 1985
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Commentario • 1
- 1. Società consortile: aspetti civilistici e fiscaliRedazione · https://fiscomania.com/ · 2 agosto 2024
Tra gli istituti che il nostro ordinamento giuridico prevede per regolamentare l'aggregazione tra imprese al fine di creare dei vantaggi competitivi o operativi vi rientra sicuramente il consorzio, e con esso la società consortile. Il consorzio è disciplinato negli articoli che vanno dal 2602 al 2615-ter del Libro V, Titolo X, Capo II, del codice civile. Con il contratto di consorzio due o più imprenditori (sia persone fisiche che società) istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. I singoli consorziati rimangono autonomi e liberi di operare, salvo quanto previsto dal contratto consortile. Con la Legge n. …
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Giurisprudenza • 85
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/1989, n. 3198Provvedimento: […] n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni", spetta anche alle imprese artigiane costituite in Forma di società di persone, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860 sulla disciplina giuridica dell'artigianato (cioè che la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale) e risultino inoltre iscritti negli elenchi di cui alla citata legge n. 1533 del 1956 i soci "titolari" dell'impresa collettiva, come definiti dall'art. 8 del d.P.R. 18 marzo 1957 n. 266, […]Leggi di più...
- spettanza·
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- previdenza (assicurazioni sociali)·
- lavoratori autonomi·
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- beneficio dell'aliquota ridotta del contributo dovuto alla c.u.a.f·
- imprese artigiane costituite in forma di società di persone·
- soggetti
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1988, n. 4161Provvedimento: Per effetto dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860, che ha dettato una disciplina organica delle imprese artigiane, la qualifica "artigiana" può essere attribuita anche a società cooperative e a società, purché non per azioni o a responsabilità limitata o in accomandita semplice o in accomandita per azioni, se la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. Ne consegue che anche per il socio di cooperativa artigiana - al pari del titolare di un'impresa artigiana individuale - trova applicazione lo speciale regime previdenziale dettato per gli artigiani e non già quello previsto per i lavoratori subordinati. ( V 2242/88, mass n 458053; ( V 5090/85, mass n 442409).*Leggi di più...
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- regime previdenziale dettato per gli artigiani
- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/1988, n. 2067Provvedimento: […] nell'indicare, in relazione alle imprese artigiane collettive, i soci tenuti a detto Obbligo assicurativo, non restringe (il che peraltro avrebbe reso illegittima la norma attuativa) la nozione di società artigiana ex art. 3 legge 25 luglio 1956 n. 860 (sulla disciplina giuridica dell'artigianato) e non esige che ai fini di detto Obbligo la società artigiana debba essere composta solo da soci d'opera, analogamente il beneficio contributivo previsto dall'art. 20 del citato d.l. del 1974 spetta alle imprese collettive artigiane, riconosciute tali ai fini della iscrizione dei relativi titolari negli elenchi nominativi della Assicurazione malattia, […]Leggi di più...
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- sussistenza del requisito dell'iscrizione predetta non per tutti i soci ma solo per alcuni di essi·
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- 4. Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 389Provvedimento: […] La legge n. 1533/1956, abrogata dal D.L.gs n. 212/2010, ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, ossia per i titolari di imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 1, 2Leggi di più...
- art. 12 legge 212/2000·
- opposizione avvisi di addebito·
- iscrizione registro imprese·
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- contributi previdenziali·
- art. 24 D.Lgs. 46/1999·
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- 5. Trib. Viterbo, sentenza 31/01/2024, n. 50Provvedimento: […] Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L' rivendica il credito assumendo che la contribuzione in favore della Gestione Artigiani CP_1 si ta dal ricorrente in qualità di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana. La circolare n. 29 del 17/02/2021 sulla quale l'istituto fonda la pretesa dà conto della riconduci- bilità del lavoro artigiano tra le diverse forme di esplicazione del contratto d'opera ai sensi dall'articolo 2222 c.c.; della possibilità di esercitare tale attività sia in forma individuale che in forma associata secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e dagli ar- ticoli 2, 3, co. 2, e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443; che in base all'art. 2 della legge 443/1985Leggi di più...
- prescrizione contributiva·
- iscrizione previdenziale·
- lavoro autonomo artigiano·
- opposizione ad avviso di addebito·
- lavoro subordinato·
- art. 2697 c.c.·
- giudizio di cognizione·
- art. 132 c.p.c.·
- legittimo affidamento·
- onere della prova