Articolo 88 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 87Articolo 89
Versione
3 giugno 1924

Art. 88.


Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel piu' breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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