Articolo 9 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 8Articolo 10
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3 giugno 1924

Art. 9.


Si considerano non disponibili quei beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico o governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio dello Stato.

Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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