Articolo 76 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 75Articolo 77
Versione
3 giugno 1924

Art. 76.


Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'articolo' 73, si osservano, quanto al modo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo.

L'autorita' che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta piu' vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

Se non sono state presentate offerte, l'asta e' dichiarata deserta.

L'amministrazione puo', anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sara' indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalita' di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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