Articolo 48 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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3 giugno 1924
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28 gennaio 1977
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15 gennaio 1978
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8 aprile 1995

Art. 48.


Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale. (46).

E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate. ((53)) --------------- AGGIORNAMENTO (46)
La L. 3 gennaio 1978, n. 1 , ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Ai sensi dell' art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano l' art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e le altre disposizioni, anche di legge, incompatibili con il presente regolamento".
Entrata in vigore il 8 aprile 1995
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