Articolo 49 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 48Articolo 50
Versione
3 giugno 1924

Art. 49.


Nei contratti non si puo' convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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