Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell' articolo 10, comma 1 , o dell' articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
29 febbraio 1992
1 gennaio 1994
16 settembre 2015
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell' articolo 10, comma 1 , o dell' articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 3
- 1. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87https://www.brocardi.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. Premessa: l'opacità dei rapporti banca/cliente. 2. Il TAEG, l'ISC, il TAN e il TEG: analogie e differenze. 3. TAEG e TEG. La contraddizione non trova ancora soluzione. 4. Le nuove Istruzione per la rilevazione dei tassi ai fini della legge sull'usura: incoerenze e criticità. 5. Sintesi e conclusioni: continua lo stato di confusione. 1. PREMESSA Dopo i vari interventi dello scorso anno, il Governatore aveva curato, alla recente Assemblea dell'ABI, un ulteriore forte richiamo alle banche sulla trasparenza delle condizioni di conto: "Ora le banche devono risolvere la questione alla radice; sostituiscano spontaneamente, una volta per tutte, le commissioni complesse e opache con …
Leggi di più… - 3. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87https://www.brocardi.it/
1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma …
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Giurisprudenza • 137
- 1. Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2884Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27239 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da: con gli Avv.ti Francesco Panunzi ed Enrico Francolini Parte_1 ATTRICE E con gli Avv.ti Marco Pesenti e Giuseppe Caputi Controparte_1 CONVENUTO OGGETTO: contratto di mutuo fondiario CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 23/10/2024 tenutasi “mediante lo scambio e il …Leggi di più...
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- 2. Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 798Provvedimento: N. 3931/2024 R.G.A.C. Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza Il giorno 25/06/2025, alle ore 9.10, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa TRA Parte_1 - ATTORE/TRICE E Controparte_1 - CONVENUTO/A Sono presenti: l'Avv. Piottoli per delega dell'Avv. BIANCHI GIANMARCO, l'Avv. DELLA RINA ELEONORA per la parte opposta. In via preliminare il Giudice esperisce tentativo di conciliazione che sortisce esito negativo stante l'indisponibilità manifestata dalla parte opposta ad una definizione bonaria della lite. A questo punto il Giudice invita le parti alle rispettive …Leggi di più...
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- 3. Trib. Perugia, sentenza 09/07/2025, n. 885Provvedimento: N. 4064/2024 R.G.A.C. Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza Il giorno 09/07/2025, alle ore 10.18 nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa TRA Parte_1 - ATTORE/TRICE E Controparte_1 - CONVENUTO/A Sono presenti: l'Avv. Matteo Moretti per delega dell'Avv. BIANCHI ROBERTO, per l'attore il quale si riporta all'atto di citazione in opposizione ed alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.; insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta. l'Avv. Antonelli per il …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Torino, sentenza 12/09/2025, n. 738Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI: DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL. HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA Nella causa civile di appello n.r.g. 365/2023 PROMOSSA DA , nato a [...] il [...], e residente in [...] Settembre n. 13, (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato in Palma C.F._1 Campania (NA) alla via Nuova Nola n. 273, presso lo studio del suo procuratore Avv. Cinzia Nunziata (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti APPELLANTE CONTRO …Leggi di più...
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- 5. Trib. Perugia, sentenza 10/06/2024, n. 902Provvedimento: TRIBUNALE di PERUGIA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4103 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 e promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Michele Giuliani; attore contro già Controparte_1 Controparte_2 , in persona del legale rappresentante [...] p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli; convenuta OGGETTO: CONTRATTI BANCARI ( Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 , CONTO CORRENTE [...] Controparte_6 pagina 1 …Leggi di più...
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