Articolo 3 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 2Articolo 4
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31 marzo 1942
Art. 3. (Vincoli reali sulle azioni).

I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della societa' emittente, sul titolo e nel libro dei soci.

Il pegno dei titoli azionari puo' essere costituito anche mediante consegua del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla societa' emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla societa' immediatamente.

I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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