Articolo 14 del Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16
Articolo 13Articolo 15
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6 marzo 2014
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6 maggio 2014
Art. 14.


Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale

1. All' articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 380-quater e' sostituito dal seguente: "380-quater.
Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 , entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.";
b) dopo il comma 380-quater e' inserito il seguente:
"380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalita' e i criteri di attuazione ((sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014)) . In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.".
Entrata in vigore il 6 maggio 2014
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