Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 2021 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 maggio 2026 |
Commentari • 3
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Impianti eolici off-shore tra problematiche normative e interpretative Di Roberto Colucciello* Abstract La materia dell'approvvigionamento energetico a mezzo di impianti eolici, nel caso di specie in mare, rappresenta negli ultimi anni un argomento di interesse, politico così come imprenditoriale, i cui iter autorizzativi sono in fase di attenzione da parte degli enti all'uopo competenti per il rilascio dei relativi pareri e autorizzazioni. La volontà politica, così come la legislazione attuale, seppur frastagliata e non sempre chiara e coerente, sembra propendere verso detti progetti, che dovrebbero ovviare al fabbisogno energetico del nostro paese. Detti progetti scontano però un …
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Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 118Provvedimento: Pubblicato il 15/01/2025 N. 00118/2025 REG.PROV.COLL. N. 00587/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 587 del 2022, proposto da Società Cooperativa Edilizia IA, SA D'NT Società Cooperativa Edilizia e Il SC Società Cooperativa Edilizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti e Simona Carloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di San Giovanni La …Leggi di più...
- disparità di trattamento·
- interesse a ricorrere·
- opere di urbanizzazione·
- compensazione spese·
- convenzione urbanistica·
- eccesso di potere·
- rettifica convenzione·
- art. 1294 cod. civ.·
- obbligazione solidale·
- inadempimento contrattuale
Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione di una zona economica esclusiva oltre
il limite esterno del mare territoriale 1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689 , e' autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 2 dicembre 1994, n. 689 , recante: Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, (S.O.).
- Il testo dell' art. 80 della Costituzione e' il seguente:
«Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.». - Art. 2. Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva 1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita ((i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti)) attribuiti dalle norme internazionali vigenti.
- Art. 3. Diritti degli altri Stati all'interno
della zona economica esclusiva 1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.