Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2026, n. 9684
CASS
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della sanzione per motivazione basata su procedimento penale conclusosi con proscioglimento per insussistenza del fatto

    La Corte territoriale ha ritenuto che l'esito del procedimento penale, conclusosi con declaratoria di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, escludesse l'antigiuridicità delle condotte poste a base del licenziamento disciplinare.

  • Altro
    Reintegrazione nel posto di lavoro

    La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, anche in ordine alla reintegrazione.

  • Altro
    Indennità risarcitoria

    La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, anche in ordine all'indennità risarcitoria.

  • Altro
    Omessa pronunzia sull'inammissibilità per genericità del gravame

    La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbito questo motivo di ricorso dal secondo motivo.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente basato la propria decisione sull'esito del procedimento penale, senza considerare che la singola condotta può integrare inadempimento disciplinare anche se non caratterizzata dall'abitualità richiesta per il reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2026, n. 9684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9684
    Data del deposito : 15 aprile 2026

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