Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2026, n. 9684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9684 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
2026 1448
Oscuramento disposto
AULA 'B'
Numero registro generale 20426/2025
Numero sezionale 1448/2026 Numero di raccolta generale 9684/2026 Data pubblicazione 15/04/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Oggetto
LICENZIAMENTO
DIMISSIONI PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 20426/2025
Cron. Rep.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RI DO
- Presidente -
Ud. 18/03/2026 PU
Dott. GUGLIELMO CINQUE
Dott. DARIO CONTE
Dott. ILEANA FEDELE
Dott. IC DE RI
- Consigliere-
- Consigliere-
- Consigliere -
-Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 20426-2025 proposto da:
- E' STATO DISPOSTO D'UFFICIO LA
SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: TA AR
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del LL Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
- ricorrenti -
TA NA in qualità di Amministratrice di sostegno di TA AR LL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI FARAGASSO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1139/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2025 R.G.N. 3030/2024;
Firmato Da: RI DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014 Firmato Da: IC DE RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 77bbd31641591226
Oscuramento disposto
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei raccolta generale 9684/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 18/03/2026 dal Consigliere Dott. IC DE RI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell'8 aprile 2025, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da AN EI quale amministratrice di sostegno di IA EL EI nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione del licenziamento per giusta causa irrogato alla IA EL EI, insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato presso l'Istituto "Carlo Levi" di Roma, ai sensi degli artt. 498 e ss. I. n. 297/1994 e 55 quater d.lgs. n. 165/2001 per la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui, all'esito di una complessa vicenda che la vedeva dapprima, in data 11.4.2022, colpita, a conclusione del procedimento disciplinare avviato con la contestazione del 23.2.2022 per condotte analoghe (in relazione alle quali la relazione ispettiva del Ministero rilevava l'assoluta ed oggettiva incompatibilità ed inadeguatezza al ruolo di docente, la quale sin dalle sue prime esperienze, in qualità di docente a tempo determinato, ha manifestato comportamenti tali da mettere in dubbio l'idoneità all'insegnamento), dalla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi sei, cui la EI faceva seguire una richiesta di aspettativa, sfociata poi nella comunicazione di ricovero presso una clinica romana sotto monitoraggio del servizio sociale, poi, in data 15.9.2022, fatta
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oggetto di un provvedimento di sospensione cautelare, infine raccolta generale 9684/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 raggiunta, in data 2.2.2023, da una contestazione disciplinare a seguito della comunicazione pervenuta in data 24.1.2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma inerente all'esercizio dell'azione penale ed al rinvio a giudizio a carico della medesima per condotte sussumibili sotto il reato di maltrattamenti degli alunni della classe primaria I C da settembre a novembre 2020, declaratoria di illegittimità in esito alla quale si instava per la reintegra nel posto di lavoro ed il riconoscimento di un'indennità risarcitoria da quantificarsi tra quattro e ventiquattro mensilità. La decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto illegittima la sanzione irrogata alla EI per essere questa basata su una contestazione disciplinare che, per quanto recasse il richiamo alla precedente sanzione inerente alle medesime condotte, risultava riferita esclusivamente all'avvio del procedimento penale a carico della medesima ed al rinvio a giudizio disposti in relazione a condotte quali descritte nella documentazione acquisita in sede penale e poste a fondamento della contestazione penale risultate poi smentite nel corso dell'udienza preliminare dinanzi al GUP di Roma conclusasi con la declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto per insussistenza del fatto, esito considerato tale da escludere la stessa antigiuridicità delle condotte poste a base del licenziamento disciplinare tenuto conto della non ravvisabilità nella specie dell'abitualità delle stesse quale elemento caratterizzante il reato. Per la cassazione di tale decisione ricorrono il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, AN EI nella qualità.
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Le parti hanno poi presentato memoria.
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Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, le Amministrazioni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 276 e 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine all'inammissibilità per genericità del gravame proposto dall'allora amministratrice di sostegno di IA EL EI, l'avv. Filomena Mazza, avendo ritenuta assorbita tale questione preliminare al di là dei limiti che legittimano la pronunzia di assorbimento e, pertanto, la nullità della relativa statuizione. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c. e 653 c.p.p., le Amministrazioni ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione posta a base della pronunzia resa, argomentato in base al rilievo per cui, essendo quella motivazione fondata esclusivamente sulla valorizzazione dell'esito di proscioglimento per insussistenza dei fatti considerati ai fini dell'avvio del procedimento penale e del rinvio a giudizio, la stessa finisce per risultare inficiata dalla necessaria rilevanza che in sede penale riveste il requisito dell'abitualità quale elemento qualificante il reato, privo in sede civile di quella valenza esonerativa della responsabilità rispetto a condotte che anche singolarmente assunte risultano di per se stesse idonee ad integrare la violazione degli obblighi contrattuali e ad assumere rilevanza disciplinare, così che l'accertamento della non riconducibilità della condotta alla fattispecie penalmente sanzionata non implica di per sè
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l'esonero da responsabilità disciplinare a fronte di condottei raccolta generale 9684/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 pur non caratterizzate dall'abitualità. Prendendo le mosse dal secondo motivo è a dirsi come lo stesso si riveli meritevole di accoglimento così determinando l'assorbimento del primo. Va rilevato come il principio su cui la Corte territoriale ha improntato la propria decisione, secondo cui "ai sensi dell'art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 lo stretto collegamento del procedimento penale a quello del lavoro impedirebbe ogni prosieguo dell'azione disciplinare, considerata la conclusione di assoluzione perché il fatto non sussiste" contrasta con l'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 3659/2021) secondo cui in tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato, non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità e dunque nella ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale. Nella specie la valutazione in concreto operata dalla Corte territoriale prescinde del tutto, da un lato, dalla considerazione per cui l'esito dell'accertamento penale favorevole alla dipendente risulta condizionato dalla rilevanza che, ai fini di quell'accertamento, viene ad assumere il requisito dell'abitualità delle condotte, elemento qualificante del reato, che non vale, tuttavia, ad escludere che la singola condotta possa integrare l'inadempimento, anche grave, degli obblighi contrattuali e assumere rilevanza sul piano disciplinare,
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dall'altro, dalla considerazione della reiterazione di condottei raccolta generale 9684/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 analoghe attestata dal riferimento nella disciplinare del 2.2.2023 al pregresso
contestazione
procedimento
disciplinare avviato a carico della EI e definito con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi sei in data 11.4.2022, a fondamento del quale era stata posta la relazione ispettiva del Ministero dalla quale emergeva l'assoluta ed oggettiva incompatibilità e inadeguatezza al ruolo di docente, la quale sin dalle sue prime esperienze, in qualità di docente a tempo determinato, ha manifestato comportamenti tali da mettere in dubbio l'idoneità all'insegnamento. Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, assorbito il primo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine all'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. In caso di diffusione dispone sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 18 marzo 2026
Il Consigliere relatore Nicola De Marinis
La Presidente
AD ON
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