Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di ammissione al beneficio della semilibertà, la sussistenza delle condizioni, preordinate a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato, può ritenersi anche nel caso in cui l'attività lavorativa proposta non sia retribuita.(In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fondata su una completa disamina del comportamento intramurario del detenuto per il quale era stata proposta un'attività lavorativa gratuita a favore di un centro sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2000, n. 11299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11299 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI SEVERO - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 7582
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO - Consigliere - N. 021530/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CALTANISSETTAnei confronti di:
1) PI OM N. IL 02/05/1952
avverso ORDINANZA del 26/04/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo.
In data 26-4-2000 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta concedeva a SI MO il beneficio della semilibertà, ritenendo che sussistessero sia i progressi trattamentali che l'idoneità del lavoro indicato a favorire il suo graduale reinserimento sociale;
avverso la suddetta ordinanza ha proposto rituale ricorso per cassazione il Procuratore Generale competente, deducendo per contro che l'attività lavorativa proposta, essendo priva di retribuzione, non sarebbe sufficiente a scongiurare il rischio di reiterazione di reati.
Motivi della decisione.
L'impugnazione in esame è stata motivata unicamente con la inidoneità del lavoro proposto, in quanto priva di retribuzione, sicché il suo svolgimento non sarebbe idoneo a favorire il suo graduale reinserimento sociale ne' sufficiente ad evitare che egli commettesse nuovi reati al fine di procurarsi i mezzi di sussistenza. Va, per contro, rilevato che il Tribunale ha effettuato una completa disamina del comportamento intramurario del detenuto, evidenziandone sia la condotta irreprensibile sia l'impegno lavorativo e scolastico, mentre non può essere ritenuto che un'attività lavorativa non sia affidabile per il solo fatto di non essere retribuita, tanto più che si svolgerebbe a favore di un centro sociale.
Questa Corte infatti, in analoga fattispecie, ha deciso che "in tema di semilibertà, la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale può essere riconosciuta anche quando egli intenda prendersi cura dei propri congiunti, sempre che tale sua attività non rimanga confinata nell'ambito dei valori strettamente familiari, i quali, anche se apprezzati dall'ordinamento, non sono oggettivamente indicativi di un reinserimento sociale, per il quale è richiesto, invece, l'espletamento di un'attività con finalità 'altruistiche' o, comunque, idonee a dimostrare il superamento delle pulsioni personali, di solito egoistiche, che hanno determinato il soggetto a delinquere". (Sez. 1^, 3-10-1997 n. 5561, P.G. in proc. Di Marco, RV. 209.223).
L'impugnata ordinanza quindi appare compiutamente motivata ed esente da vizi di carattere logico o giuridico, valutabili in sede di legittimità, sicché il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001