Provvedimento: […] In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
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