Articolo 23 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
Articolo 22Articolo 24
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21 febbraio 2018
Art. 23. Norme transitorie 1. E' testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, e' sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 .
Entrata in vigore il 21 febbraio 2018
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