Art. 4. ((Piano di gestione dei rischi in agricoltura)) (( 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. )) 2. Il ((Piano)) e' elaborato ((anche)) sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale ((degli organismi collettivi)) di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
((g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).)) (( 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. )) (( 4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. )) 5. Nel ((Piano)) possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo ((Piano)) , continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale ((degli organismi collettivi)) di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
((g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).)) (( 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. )) (( 4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. )) 5. Nel ((Piano)) possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo ((Piano)) , continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.