Articolo 19 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
Articolo 18Articolo 20
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3 aprile 2021
Art. 19. Precedenza 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.
Entrata in vigore il 3 aprile 2021
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