Articolo 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 aprile 2021
Art. 11. Obblighi dei gestori 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.
Entrata in vigore il 3 aprile 2021
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